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ALIQUOTA IVA DAL 20% AL 21%

    


 

a cosa e' dovuto l'aumento dell'aliquota Iva dal 20% al 21%?

A CHI SARA' APPLICATA L'ALIQUOTA IVA DEL 21%?

A PARTIRE DA QUANDO L'ALIQUOTA IVA PASSA DAL 20% AL 21%? 

E PER LE FATTURE EMESSE IN DATA ANTECEDENTE AL 17 SETTEMBRE 2011 QUALE SARA' L'ALIQUOTA IVA APPLICATA? AVRA' EFFETTO RETROATTIVO?

COME CI SI COMPORTA RELATIVAMENTE ALL'ALIQUOTA IVA IN CASO DI CONGUAGLI/RIFATTURAZIONI?

SARANNO GRAVATE DA ALIQUOTA IVA AL 21% ANCHE LE FATTURE SU CUI E' APPLICATA ATTUALMENTE L'ALIQUOTA IVA AL 10%?

 

 

A COSA E' DOVUTO L'AUMENTO DELL'ALIQUOTA IVA DAL 20% AL 21%?

In ottemperanza al Decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con Legge 14 settembre 2011, n. 148, in vigore dal 17 settembre 2011, tutte le fatture relative alla fornitura di energia elettrica e/o gas naturale emesse da tale data, precedentemente gravate da aliquota Iva pari al 20%, saranno assoggettate all’aliquota Iva del 21%. Ai fini della maggiorazione dell’aliquota Iva dal 20% al 21% fa fede, quindi, la sola data di emissione delle fatture. Pertanto, tutte le fatture emesse in data pari o successiva al 17 settembre 2011 saranno gravate da aliquota Iva.                                                                                                                              

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A CHI SARA' APPLICATA L'ALIQUOTA IVA DEL 21%?

L’aliquota Iva del 21% sarà applicata su tutte le fatture inerenti alla fornitura di energia elettrica e/o gas naturale precedentemente assoggettate ad aliquota Iva del 20%. Pertanto, saranno gravate di una maggiorazione dell’1% tutte le fatture inerenti all’uso “non domestico” di energia elettrica o con consumo superiore a 480 Smc/anno di gas naturale, in precedenza fatturati al 20% di Iva. Le forniture soggette, invece, ad aliquota Iva ridotta pari 10% non subiscono incrementi di aliquota.

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A PARTIRE DA QUANDO L'ALIQUOTA IVA PASSA DAL 20% AL 21%? 

Dal 17 settembre 2011 e senza effetto retroattivo. Ai fini della maggiorazione dell’aliquota Iva dal 20% al 21%, infatti, fa fede la sola data di emissione delle fatture. Si prescinde, quindi, dalla data in cui è eseguito materialmente il pagamento o dal periodo temporale cui si riferiscono i consumi. Pertanto, tutte le fatture emesse in data pari o successiva al 17 settembre 2011, saranno gravate da aliquota Iva del 21%, mentre alle fatture emesse in date antecedenti alla stessa sarà applicato il tasso del 20%.

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E PER LE FATTURE EMESSE IN DATA ANTECEDENTE AL 17 SETTEMBRE 2011 QUALE SARA' L'ALIQUOTA IVA APPLICATA? AVRA' EFFETTO RETROATTIVO?

Per le fatture emesse in data antecedente al 17 settembre 2011 sarà applicata l’aliquota Iva vigente al momento dell’emissione delle fatture stesse. Pertanto, nel caso di fatture riguardanti la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale assoggettate ad aliquota Iva del 20% sarà mantenuto tale tasso. Non è rilevante la data in cui è eseguito materialmente il pagamento. L’Iva al 21% sarà applicata, con riferimento a forniture relative ai mesi precedenti, esclusivamente nel caso di conguagli o rifatturazioni, soltanto sulle somme addebitate ai clienti in aggiunta a quelle precedentemente fatturate. Le forniture soggette, invece, ad aliquota Iva ridotta pari 10% non subiscono incrementi di aliquota.

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COME CI SI COMPORTA RELATIVAMENTE ALL'ALIQUOTA IVA IN CASO DI CONGUAGLI/RIFATTURAZIONI?

Il trattamento fiscale da adottare in caso di conguagli differisce a seconda gli stessi vadano ad aumentare o diminuire la base imponibile della/e fattura/e. In particolare, nel caso di conguaglio che aumenti la base imponibile (al netto dell’IVA) della fattura, sulla differenza tra importo in precedenza fatturato (v. fattura di acconto) e importo effettivo (v. fattura di conguaglio), si applicherà l’aliquota Iva del 21%. Qualora il conguaglio riducesse la base imponibile (al netto dell’IVA), al cliente sarà restituita la differenza tra importo inizialmente fatturato (v. fattura di acconto) e successivamente conguagliato applicando l’aliquota Iva utilizzata nella fattura di acconto. Le rifatturazioni per rettifica di errata applicazione di prezzo o per errate letture di conguagli si gestiscono come i conguagli: sarà applicata l’aliquota IVA al 21% sulle somme addebitate ai clienti in aggiunta a quelle precedentemente fatturate (incremento della base imponibile) e l’aliquota IVA al 20% sulle somme addebitate ai clienti in diminuzione a quelle precedentemente fatturate (decremento della base imponibile). Le rifatturazioni per errata applicazione del trattamento IVA (es. uso energia/gas non corretto, errata applicazione della non imponibilità IVA per dichiarazioni d’intento, errato riconoscimento dell’aliquota IVA del 10%) si effettuano con IVA al 20%.

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SARANNO GRAVATE DA ALIQUOTA IVA AL 21% ANCHE LE FATTURE SU CUI E' APPLICATA ATTUALMENTE L'ALIQUOTA IVA AL 10%?

No, le forniture soggette ad aliquota Iva ridotta pari 10% non subiscono incrementi di aliquota.

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